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Impianto elettrico – le regole per la sicurezza

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L’articolo intende fare un punto della situazione sulla situazione delle normative relative alla realizzazione, alla modifica o al rifacimento di un impianto elettrico.

Il D.M. 37/2008 regolamento concernente l’attuazione dell’art.11 della legge 248 del 2 dicembre2005, avente il compito di riordinare le disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti elettrici all’interno degli edifici, pubblica sulla gazzetta ufficiale n.61 del 12/03/2008, ha abrogato la legge 46/1990 e le disposizioni contenute nel Dpr 447/1991.
Questo nuovo D.M. È importante riguardo alla qualificazione delle imprese installatrici e fornisce un efficace contributo per quanto riguarda la qualità e la certezza delle prestazioni rese ai committenti, anch’essi chiamati ad un ruolo attivo nel mantenimento in sicurezza defl impianti.

Gli impianti interessati

Gli impianti elettrici interessati dal nuovi decreto sono quelli collocati in interni e ubicati a valle del punto di consegna della fornitura d’energia.
Sono compresi fra gli impianti elettrici anche gli impianti contro le scariche atmosferiche [art.1 co. 2, lettera a], mentre in precedenza rientravano nella categoria degli impianti di telecomunicazione ed elettronici.
Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 KW di potenza nominale, gli impianti per l’automazione di porte cancelli e barriere, e quelli posti all’esterni degli edifici se sono collegati, anche solo funzionalmente agli edifici [art. 2].
Per gli impianti di sollevamento resta l’obbligo [art.10 co. 3 ]di affidare la manutenzione a un’impresa abilitata, come stabilito dall’ex art.12, co.2, lettera e del Dpr 360 aprile 1999, n.162.

Le imprese abilitate

L’abilitazione [art.3] si consegue con l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico, designato con atto formale, sono in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.4. È fatto obbligo al responsabile tecnico di svolgere tale funzione per una sola impresa, essendo la qualifica incompatibile con altre attività continuative.

  • L’art.3, co.5 ribadisce l’art.5 del Dpr. 392/1994 e conferma l’obbligo del possesso, da parte dei responsabili tecnici delle imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni, degli stessi requisiti richiesti per i responsabili tecnici delle imprese installatrici abilitate.
  • I titoli di studio e gli inquadramenti aziendali [art.4] dei soggetti che possono ricoprire la funzione di responsabile tecnico dell’impresa sono la laurea, il diploma,l’attestato professionale, la qualifica di operaio specializzato, come previsto dalla precedente normativa, e ora anche gli status di titolare, socio o collaboratore familiare.

La progettazione

L’art.5 che riunisce l’art.6 della legge 46/1990 e l’art.4 del Dpr 447/1991, prevede due tipi di progetto per gli impianti elettrici. Il primo è quello redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste per i casi previsti dal co.2 lettere a), b), c), d), dell’art.5. Il secondo tipo di progetto viene elaborato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, per tutti i casi specificati nell’art.7, co.2. Il progetto propriamente detto è solo il promo dei due.
L’obbligo di affidare il progetto ad un professionista iscritto all’albo è previsto in quattro casi specifici:

  • per le utenze domestiche di singole unità abitative per le quali, oltre al limite di 400mq della superficie, è stato introdotto anche il limite della potenza impiegata > 6KW (facile da superare se nell’edificio oltre a numerosi apparecchi elettronici , sono presenti impianti domotici o di condizionamento);
  • per le utenze relative a immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi alimentate a bassa tensione, per le quali, oltre, oltre al limite di 200mq di superficie, è stato introdotto anche il limite della potenza impegnata > 6 KW: in precedenza le utenze con superficie inferiore a 200 mq e non alimentate dalla rete pubblica a tensione non superiore a 1000 V (con propria cabina di trasformazione da media tensione MT a bassa tensione BT) non necessitavano della progettazione per utenze in BT di qualunque potenza impegnata;
  • per gli impianti elettrici relativi a unità immobiliari, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Cei, in caso di locali adibiti a usi medici i per i quali sussista pericolo d’esplosione o maggior rischio d’incendio:l’obbligo di progettazione vige indipendentemente dalla potenza impiegata (in precedenza valeva il limite di potenza <= 1,5 KW);
  • per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, se il volume dell’edificio è superiore a 200mc, a prescindere dall’altezza e dalla presenza di impianti elettrici assoggettata normativa specifica Cei.

Sono invece esclusi dalla progettazione a opera di un professionista iscritto all’albo ke installazioni di apparecchi per usi domestici e gli impianti elettrici di cantiere, installati all’esterno, ai quali il decreto si applica relativamente agli adempimenti connessi con la dichiarazione di conformità.

La documentazione progettuale

Per i progetti redatti da professionisti iscritti all’albo, la documentazione da produrre deve essere almeno quella già prevista nell’art. 4, co.2 del Dpr 447/1991, con la raccomandazione di fare particolare attenzione nella scelta dei materiali e dei componenti da impiegare negli impianti situati nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio e a rischio d’esplosione.

  • Per i progetti compilati dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
  • Per il progetto redatto dal professionista deve essere depositato dall’impresa installatrice presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l’impianto entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori. Il deposito deve essere effettuato contestualmente alla presentazione del progetto edilizio per le opere d’installazione e di ampliamento di impianti connessi a interventi che necessitano del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività previste dal Dpr 380/2001.

Gli impianti

L’art.7, co.2 della legge 46/1990 imponeva l’obbligo per tutti gli impianti di coordinamento dell’interruzione differenziale con un impianto di terra. L’art.5, del co.8 del Dpr 447/1991, però, considerava gli impianti esistenti adeguati anche senza l’impianto di terra.

  • L’art.6, co.3 del D.M. 37/2008 risolve il problema perché definisce adeguati gli impianti elettrici antecedenti il 13 marzo 1990 (entrata in vigore della legge 46/1990) solo se installati all’interno di unità immobiliari a uso abitativo dotati di sezionamento, protezione contro le sovracorrenti posta all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale superiore a 30mA. Non risultano pertanto regolarizzabili solo gli impianti luce condominiali senza portineria e quelli al servizio di attività artigianali, commerciali e agricoli senza lavoratori dipendenti.
  • Tuttavia la valutazione della sussistenza dei requisiti minimi presenta ampi margini discrezionali, tanto che, secondo una recente indagine in Italia le abitazioni con impianti a norma non sarebbero oltre il 60% (circa 12 milioni di unità abitative). Gli impianti esistenti che rispondono ai requisiti di legge devono essere adeguati a regola d’arte, sotto la responsabilità dell’impresa che effettua l’adeguamento, ma l decreto non fissa un limite entro il quale devono essere condotti i lavori.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità (Dc) attualmente non è più necessaria per gli edifici preesistenti. Il D.M. n.37/2008 (art.13) specifica l’obbligatorietà dell’indicazione della potenza massima impiegabile (per evitare che un impianto progettato e realizzato per una data potenza possa essere utilizzato ad una potenza superiore). Era inoltre necessario che fosse indicato il nome del progettista e, in caso di professionista anche il numero di iscrizione all’albo.

  • Lo stesso decadimento dell’obbligo vale anche per la Dichiarazione di rispondenza (Dr), introdotta dall’art.7 co.6 del decreto per i quali non esista o non sia reperibile la Dc. Doveva essere redatta dopo un accertamento in sito delle reali condizioni in cui si trova l’impianto e doveva portare la firma di un professionista iscritto all’albo professionale con almeno cinque anno di esperienza per gli impianti i cui limiti dimensionali richiedono la stesura di un progetto; oppure del responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata, munito di almeno cinque anni di esperienza, per tutti gli altri casi.
  • Il proprietario dell’immobile aveva l’obbligo di conservare la Dc o la Dr e il libretto di uso e manutenzione dell’impianto in caso di trasferimento dell’immobile o di locazione dello stesso doveva consegnare questo documenti all’acquirente o al locatario. In tal modo avrebbe garantito alle nuove parti interessate la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza: agli atti di vendita o locazione dovevano essere allegati al Dc o la Dr. In un solo caso non vigeva tale obbligo: quando l’acquirente consapevolmente si fosse impegnato a completa ristrutturazione impiantistica di un immobile in cattivo stato.

Stop alla dichiarazione

L’art. 35 del D.l. 212/2008 del 25 giugno 2008 verte sulla semplificazione della semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Entro il 31 dicembre 2008 il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i ministro per la Semplificazione normativa, emana uno o più decreti ai sensi dell’art.17 della legge 23 agosto 1988 n.400, a disciplinare:

  1. il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni a uso privato e per le imprese;
  2. le definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera 1) con l’obbiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effettiva sicurezza;
  3. la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti dalle lettere 1) e 2).

L’art.13 del regolamento di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008 è abrogato.
É proprio quest’ultima la misura che cancella l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o locazione di immobili la dichiarazione di conformità degli impianti negli edifici.

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