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La normativa sulla convenienza del fotovoltaico

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SCAMBIO SUL POSTO O CESSIONE ALLA RETE
La normativa prevede che l’utente possa scegliere tra due modalità di collegamento e di calcolo economico: “Scambio sul posto” o “Cessione alla rete”. La possibilità di scelta tra queste due forme di connessione è concessa solo per impianti con potenza inferiore ai 20 kWp. Gli impianti più potenti dovranno essere collegati con il metodo della cessione alla rete, che prevede la vendita dell’energia al gestore e presuppone quindi in ogni caso il possesso della partita IVA.
In ogni caso l’energia prodotta viene misurata da un contatore dedicato e viene incentivata in base alla tabella delle relative tariffe. L’incentivazione avviene su tutta l’energia prodotta, indipendentemente dal suo utilizzo (consumo o immissione) e dal tipo di contratto (scambio o cessione).
Le differenze economiche tra consumo e immissione, così come tra scambio e cessione, sono relative alla parte che si aggiunge all’incentivazione, che riguarda il modo con cui viene valorizzata l’energia consumata e quella immessa.

Nello “Scambio sul posto” l’energia prodotta e istantaneamente consumata riduce il prelievo di energia dalla rete, facendo risparmiare l’utente, mentre l’energia prodotta e non consumata viene immessa in rete e contabilizzata da un apposito contatore.
Il GSE riconosce un corrispettivo per l’energia immessa, che, a partire dal 1 gennaio 2009 è erogato come contributo monetario. Se il controvalore dell’energia elettrica immessa su base annua è superiore a quello dell’energia elettrica prelevata, l’eccedenza non viene riconosciuta all’utente come contributo economico. In questo caso l’energia eccedente viene riportata nei conteggi dell’anno successivo. Il limite dei tre anni per l’utilizzo dell’energia immessa in rete in surplus rispetto ai consumi è stato eliminato dalla delibera AEEG N. 01/09.

Nel caso dello scambio sul posto, è importante dimensionare l’impianto in modo che non produca più del fabbisogno annuo di energia dell’utente.
Nel caso della “Cessione alla rete”, l’energia prodotta e istantaneamente consumata riduce il prelievo di energia dalla rete, facendo risparmiare l’utente, mentre l’energia prodotta e non consumata viene venduta al gestore della rete con tariffe fissate dalla normativa. Il prezzo di vendita dell’energia alla rete è attualmente pari a circa 0,09 €/kWh, mentre il prezzo di acquisto oscilla mediamente tra 0,13 e 0,20 €/kWh, in funzione dei contratti.

L’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI
In base alla normativa (D.M. del 19 febbraio 2007), ai fini dell’incentivazione si riconoscono tre tipologie di impianti a pannelli fotovoltaici, in funzione dell’integrazione architettonica:

  • non integrato, al suolo;
  • parzialmente integrato;
  • integrato.

In funzione della potenza installata e del grado di integrazione architettonica, sono state individuate delle tariffe di incentivo alla produzione di energia elettrica fotovoltaica, che vengono concesse sia per lo scambio sul posto sia per la cessione alla rete. Nel caso di cessione alla rete, le tariffe incentivanti si aggiungono alla tariffa con la quale il gestore della rete acquista l’energia elettrica in eccesso.

L’incentivazione dura 20 anni, oltre i quali l’utente continua a guadagnare sotto forma di risparmio per il mancato acquisto dell’energia prodotta e per l’eventuale vendita dell’energia al gestore. La tariffa si mantiene costante per tutto il periodo incentivato.
Nei casi seguenti la normativa prevede un ulteriore incentivo pari al 5% della tariffa incentivante:

  • se, nel caso di impianti in regime di cessione alla rete, non integrati e con potenza maggiore di 3 kWp, il soggetto acquisisce il titolo di autoproduttore consumando almeno il 70% dell’energia prodotta;
  • se il soggetto è una scuola pubblica o una struttura parificata o una struttura sanitaria pubblica;
  • se l’impianto sostituisce coperture di eternit;
  • se il titolare dell’impianto è un comune con meno di 5.000 abitanti.

Un ulteriore maggiorazione della tariffa incentivante è prevista per impianti con potenza inferiore a 20 kWp in caso di lavori di ristrutturazione dell’edificio servito dall’impianto, che portino ad un abbattimento del consumo energetico. La maggiorazione è pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica dell’edificio (riduzione minima 10%, maggiorazione massima 30%).
Per accedere al sistema incentivante, il proprietario dell’impianto deve semplicemente chiedere l’allacciamento al gestore locale della rete elettrica, secondo il sistema desiderato, allegando il progetto dell’impianto e gli altri documenti necessari. A lavori ultimati, il proprietario comunica al gestore locale la fine dei lavori, consegna la documentazione tecnica richiesta e chiede al gestore nazionale (GSE) l’applicazione dell’incentivazione e il ritiro dell’energia in surplus. Entro 60 giorni, GSE comunica la tariffa incentivante applicabile e dà inizio all’incentivazione e alla valorizzazione dell’energia immessa in rete.

L’effetto delle tariffe incentivanti, unito all’effetto del risparmio per mancato acquisto e a quello della valorizzazione dell’energia immessa in rete, rende il tempo di rientro dell’investimento in impianti fotovoltaici inferiore ai 10 anni.
Successivamente al periodo di rientro, il proprietario dell’impianto fotovoltaico ha il guadagno combinato dell’incentivazione, del risparmio e della eventuale vendita al gestore fino al ventesimo anno di vita dell’impianto. Oltre il ventesimo anno e fino alla fine del ciclo di vita dell’impianto, il proprietario beneficia del risparmio e della valorizzazione dell’energia immessa in rete.

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